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STATUTO del Sindacato Autonomo Lavoratori FALCRI BNL Spa

Art.1 – E' costituito, come da allegato, il Sindacato Autonomo Lavoratori FALCRI BNL Spa di seguito indicato come “FALCRI BNL SPA” quale libera associazione tra il personale della BNL e Società o Enti collegati, sia in servizio attivo che in quiescenza, con sede in Roma .

Art.2 – La FALCRI BNL SPA ha durata illimitata, è apartitica e si propone:
La tutela sindacale di tutti  i lavoratori in servizio attivo o in quiescenza ed in nome del principio ispiratore della solidarietà, la tutela degli interessi professionali, economici, morali e sociali dei lavoratori della categoria su tutto il livello nazionale;
Lo studio, la promozione e la stipulazione di contratti di lavoro, dei regolamenti pensionistici e di ogni altro accordo collettivo concernenti i lavoratori predetti;
La rappresentanza in qualsiasi sede, privata e pubblica, anche giudiziale degli iscritti e degli interessi diffusi della categoria  con l'adozione di ogni iniziativa ed attività idonea e/o opportuna per la relativa promozione e tutela;
L'elevazione culturale, economico-sociale e professionale dei lavoratori ed il rafforzamento della solidarietà tra di essi, anche attraverso iniziative culturali, ricreative, di volontariato;
La promozione e la costituzione, nelle unità produttive, delle Rappresentanze Sindacali Aziendali attraverso le quali alimentare la più completa partecipazione dei lavoratori alla vita del sindacato e stabilire e mantenere corrette e correnti relazioni sindacali con l'Azienda.
L'Associazione ha esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente articolo.
L'Associazione, specificamente, è vincolata al non perseguimento di scopo di lucro e gode di piena autonomia giuridica ed amministrativa. E' assoggettata al divieto di distribuzione -anche in forma indiretta- di utili o avanzi di gestione, di fondi, di riserve, di capitale, durante la vita dell'Associazione stessa. In caso di scioglimento dell'Associazione, indipendentemente dalla causa di scioglimento, il patrimonio dovrà essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
L'esercizio sociale dell'Associazione coincide con l'anno solare e pertanto decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
L'Associazione è obbligata a redigere, entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto economico e finanziario relativo al precedente esercizio.
L'associazione aderisce alla Federazione FALCRI e ne accetta integralmente lo statuto.

Art.3 – Gli Iscritti – Possono iscriversi alla FALCRI BNL SPA tutti i lavoratori della BNL, sia in servizio attivo che in quiescenza o esodati con accordi nazionali o aziendali, , nonché i lavoratori delle Banche, Società e/o Enti collegati in cui la BNL abbia rilevanti partecipazioni o interessi.

Art.4 – Gli Iscritti sono tenuti:
Ad osservare le disposizioni del presente Statuto uniformandosi alle delibere degli Organi Direttivi;
A coadiuvare gli Organi Direttivi nell'attuazione degli scopi previsti nel presente statuto;
A concorrere con il pagamento del contributo fissato dal Consiglio Direttivo, al sostentamento ed all'attività dell'Associazione.

Art.5 – Mezzi finanziari – gli introiti del Sindacato sono costituiti:
Dai contributi mensili obbligatoriamente versati dai soci e da altre libere contribuzioni.
Dagli interessi attivi e da altre rendite patrimoniali.
Da somme versate a qualsiasi titolo (donazioni, rendite etc.) al Sindacato stesso.

Art.6 – Organi della FALCRI BNL SPA – sono Organi Sociali:
Il Congresso
Il Consiglio Direttivo
La Segreteria dell'ODC
Il collegio Sindacale
Il Collegio dei Probiviri

Art. 7 – Il Congresso – E' l'Organo supremo  della FALCRI BNL SPA ed i relativi deliberati vincolano tutti gli iscritti. E' composto con diritto di voto e di parola da tutti i delegati eletti tra gli iscritti nelle RSA presenti in azienda. Partecipano con il solo diritto di parola, se non delegati, i Membri del Consiglio Direttivo in carica alla data di svolgimento del Congresso stesso.
Il Congresso si riunisce in via ordinaria ogni 4 anni ed in via straordinaria per delibera del Consiglio Direttivo adottata con una maggioranza di almeno ¾ dei suoi componenti o tramite richiesta scritta  e motivata di almeno i 2/3 degli iscritti che siano in regola con il versamento dei contributi e che siano iscritti da almeno 6 mesi al Sindacato Autonomo Lavoratori FALCRI BNL SPA. Il Congresso è valido quando i delegati partecipanti rappresentano almeno la metà degli iscritti più uno. E' ammessa la partecipazione tramite delega ed ogni delegato non può presentare più di una delega. Per il Congresso straordinario non sono ammesse deleghe.

Art.8 – Il Congresso:
Determina la politica e l'attività generale degli organi della FALCRI BNL SPA;
Determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e ne elegge i Membri a scrutinio segreto come stabilito dall'articolo 9;
Delibera l'adesione del sindacato alla Federazione di categoria o ad una Confederazione Sindacale;
Decide sulle modifiche del presente Statuto e sullo scioglimento del Sindacato.
Elegge il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri.
Le delibere salvo quelle inerenti allo scioglimento del Sindacato, o alle modifiche statutarie sono adottate a maggioranza semplice dei delegati presenti e/o rappresentati.
L'eventuale recesso dalla Federazione dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dallo statuto Federativo.
Le decisioni inerenti allo scioglimento del Sindacato, all'adesione alla Federazione di categoria o ad una Confederazione sindacale, all'eventuale relativo recesso o ad eventuali modifiche al presente Statuto sono prese a maggioranza dei 2/3 dei delegati eletti e presenti al Congresso. Per tali atti non sono ammesse deleghe.

Art.9 – Il Consiglio Direttivo – E' composto dal numero di Membri determinato dal Congresso in sede di elezione ma comunque non inferiore a 15 e non superiore a 27.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.

Art.10 – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte all'anno, definisce gli indirizzi dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle delibere del Congresso informandone gli iscritti.
E' ammessa 1 delega per ogni membro del Consiglio Direttivo
Esso decide:
Le quote contributive degli iscritti.
Il regolamento per l'effettuazione del Congresso Nazionale e di quelli di istanze inferiori.
La convocazione del Congresso Nazionale determinandone l'ordine del giorno.
L'approvazione dei bilanci di spesa annuali pubblicandone la relazione finale
La promozione d'iniziative di interesse generale per gli iscritti..
L'organizzazione della raccolta dei giudizi degli iscritti per il referendum su questioni di particolare rilevanza.
L'eventuale cooptazione  di nuovi Membri in numero non superiore ad un terzo dei Membri eletti al Congresso, e comunque non superiore a quanto stabilito dall'art. 9 con votazione a maggioranza dei 2/3 dei presenti.
Il numero dei componenti della Segreteria dell'ODC in base agli accordi in essere.
La costituzione della Commissione Femminile ex legge 125/'91 della quale ne elegge le coordinatrici in numero massimo di tre.
La costituzione della Componente Pensionati della quale ne elegge i coordinatori in numero massimo di cinque.

Art.11 – Il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi componenti, con votazioni separate e segrete:
Il Segretario Generale della Falcri BNL spa
La  Segreteria dell'ODC

I Sindaci ed i Probiviri non possono far parte degli altri organi previsti dall'art. 6.
Nel caso di necessità di adeguamenti a norme obbligatorie di legge e/o ad eventuali modifiche apportate allo statuto della Federazione Falcri, il Consiglio Direttivo, nelle more , può deliberare le modifiche che si rendano necessarie, fatto salvo l'obbligo di successiva ratifica in sede di Congresso.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo in sessione ordinaria è convocato dal Segretario Generale della Falcri BNL spa o da 2/3 del Consiglio Direttivo che ne fissa l'ordine del giorno. Può essere convocato in via straordinaria su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei suoi componenti. Le  sue deliberazioni sono valide quando sono assunte a maggioranza semplice dei partecipanti che devono essere presenti in numero non inferiore al 50%più uno dei componenti.

Art.13 – La Segreteria dell'ODC – E' l'Organo che dà attuazione alle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo. Il numero dei componenti è stabilito dagli accordi in essere in materia tempo per tempo convenuti e:
Esamina le domande d'iscrizione alla FALCRI BNL SPA.
Esamina ed approva i progetti di contratto di lavoro che saranno sottoposti.
Decide lo stato di agitazione e lo sciopero aziendale della categoria.
Gestisce ed amministra i fondi e le attività associative.
Tra i propri membri indica chi, in base agli accordi vigenti, ricopre la carica di Segretario dell'ODC con permessi e non. Tra i Segretari dell'ODC con permessi dovrà figurare il Segretario Generale della Falcri  BNL spa.
Nomina il Comitato di redazione dell'Organo ufficiale del Sindacato, nonché i propri rappresentanti presso Enti, Uffici, Commissioni ed altri eventuali Organi o Istituti nei quali ricorrano gli interessi di categoria. Tali nomine dovranno essere ratificate dal primo Consiglio Direttivo Successivo.

Art.14 – La Segreteria dell'ODC è composta da:
I componenti la Segreteria dell'ODC come stabilito dagli accordi in essere in materia tempo per tempo convenuti.
Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale del Sindacato Autonomo Lavoratori FALCRI BNL Spa e sta in giudizio in suo nome e conto. I poteri di firma per atti o rapporti potranno essere attribuiti dal Segretario Generale ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Il Collegio dei Sindaci – E' composto da numero 3 Sindaci effettivi e da 2 Sindaci supplenti. Predispone relazioni annuali informative sulla gestione economico amministrativa del sindacato da presentare al Consiglio Direttivo e riferisce sull'andamento amministrativo. Deve provvedere alle verifiche di legge, vedi art 2397 e seg. Codice Civile, partecipando alle riunioni del Consiglio Direttivo con il solo diritto di parola. La nomina dei Membri del Collegio dei Sindaci viene assunta dal Congresso.

Art.16 – Il Collegio dei Probiviri – E' composto da 3 Membri effettivi e da due Membri supplenti. E' Organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna della FALCRI BNL spa.  La nomina dei Membri del Collegio dei Probiviri viene assunta dal Congresso. Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla conoscenza dell'evento in contestazione da parte del ricorrente purchè non risulti accaduto da oltre 12 mesi, nel qual caso non produrrà alcun effetto di ricorso. I ricorsi debbono essere definiti entro il termine perentorio di 3 mesi dalla presentazione.
A tutte le parti viene inoltre notificata, a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso  presentato al Collegio.
I lodi del Collegio dei Probiviri debbono essere motivati, sono comunicati alle parti ed hanno immediato valore esecutivo.
Il Collegio dei Probiviri è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci.
Le sanzioni che possono essere comminate sono:
Richiamo scritto
Deplorazione con diffida
Sospensione da 1 a 6 mesi con destituzione da eventuali cariche
I soci sospesi sono automaticamente riammessi nel sindacato al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di nuove elezioni.


Art.18 – Le Rappresentanze Sindacali Aziendali – Le RSA promuovono, d'intesa con le altre strutture aziendali, le adesioni al Sindacato Autonomo. Rappresentano il Sindacato in azienda.
Gli organi delle RSA sono:
Il Congresso
Il Consiglio Direttivo
La Segreteria
I Segretari RSA seguono tutti i problemi relativi alla propria Unità Produttiva e si muovono nell'ambito delle linee politiche dell'associazione, delle condizioni e delle modalità previste dalle Convenzioni o Accordi Nazionali in materia di diritti e relazioni sindacali.
Il Congresso della RSA è composto da tutti gli iscritti all'Unità Produttiva  e viene convocato in via ordinaria dal Consiglio Direttivo ogni 4 anni, nonché in occasione del Congresso Nazionale. Il Congresso deve essere convocato in via straordinaria quando almeno i 2/3 degli iscritti lo richiedano per scritto e con la necessaria motivazione. La richiesta va inoltrata alla Segreteria dell'ODC. Il Congresso è valido quando vi siano rappresentati almeno il 50% più uno degli iscritti.

Art.19 – Il Comitato Direttivo delle RSA – E' l'Organo che attua gli indirizzi deliberati dal congresso nell'ambito delle linee della politica sindacale ed organizzativa decise dal Consiglio Direttivo Nazionale nel cui ambito opera la RSA. Il Comitato Direttivo può eleggere fra i suoi Membri con votazione segreta il Segretario coordinatore e gli altri Membri di Segreteria.
La Segreteria della RSA attua le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo per realizzare la migliore tutela degli interessi degli iscritti e dei lavoratori dell'Unità Produttiva.
Le RSA usufruiranno di un contributo finanziario e di libertà sindacali da parte della Segreteria Nazionale Aziendale così corrisposto:
Euro 2,60 mensili per 12 mensilità per ogni iscritto all'Unità Produttiva
4 ore annuali di cedole per ogni iscritto all'Unità Produttiva
Eventuali modifiche al contributo finanziario ed alle libertà sindacali nonché alle deroghe di natura straordinaria saranno adottate dai 2/3 del Consiglio Direttivo.

Art.20 – Comitato Provinciale – E' eletto in sede congressuale provinciale dagli iscritti di ogni singola provincia  con criteri di elezioni deliberati di volta in volta dal Congresso stesso.
Dura in carica 4 anni ed è composto:
da un massimo di 4 Membri fino a 100 iscritti
da un massimo di 7 Membri sino a 300 iscritti
da un massimo di 9 Membri oltre ai 300 iscritti
Sono ammesse cooptazioni di Membri nel numero massimo dei Membri effettivi. Il Comitato si riunirà ordinariamente una volta a trimestre e straordinariamente  su richiesta di 1/3 dei suoi Membri.

Art.21 – Compiti del Comitato Provinciale sono:
nominare nel proprio ambito il Responsabile Provinciale:
attuare i deliberati degli Organismi aziendali e regionali
esaminare e trasmettere alla Segreteria Aziendale  tutte le proposte, le iniziative, le richieste che dovessero emergere dagli iscritti della provincia
individuare ove possibile all'interno della provincia delle aree territoriali indicandone i responsabili per poter meglio incidere territorialmente e soprattutto per poter seguire le esigenze degli iscritti
sostituire i propri Membri che per qualsiasi motivo abbiano perso la carica scegliendoli tra i Membri supplenti ovvero tra coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti o in mancanza tra gli iscritti della provincia
decidere coordinandosi con la Segreteria dell'ODC gli stati di agitazione e gli scioperi di carattere provinciale
ART.22 – Commissione Femminile ex legge 125/'91 – Al fine della progressiva valorizzazione della componente femminile operante in BNL può essere costituita la Commissione Femminile che coopera direttamente e strettamente con la Segreteria dell'ODC. Essa valuta la concreta applicazione delle pari opportunità ai sensi della legge 125/'91 e programma iniziative tese ad incentivare la crescita delle risorse femminili e del rispetto dei diritti in BNL. La Commissione nomina nel proprio ambito la Responsabile.

ART.23 – Componente Pensionati Falcri BNL - Ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto può essere  costituita la sezione Pensionati Falcri Bnl. La struttura si compone di un massimo di cinque persone, elette dal Consiglio Direttivo, che, al loro interno, indicheranno il Responsabile che curerà i rapporti con il sindacato Falcri BNL e, collaborando, con parere consultivo, con la Segreteria dell'ODC tutelerà anche gli interessi dei cessati dal servizio riguardo alla buona amministrazione del Fondo Pensioni BNL.
Curerà, inoltre, i rapporti con l'Associazione Pensionati BNL.
La quota d'adesione e le modalità di versamento verranno definite dal Consiglio Direttivo

ART.24 – Per quanto non  espressamente previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni contenute nello statuto della Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani  e nel Codice Civile.

ART. 25 – Tutte le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in dipendenza di cariche o di incarichi ricevuti, secondo le modalità stabilite dalla Segreteria dell'ODC.

ART.26 – Il presente statuto ai sensi dell'art 8, è stato regolarmente approvato dal Congresso della Falcri Bnl nell'assise del 19 settembre 2005 e sostituisce ogni statuto precedente.

Trani, 19 settembre 2005

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